Il Tribunale di sorveglianza dichiarava l'esito negativo dell'affidamento in prova per un condannato, decretando la mancata estinzione della pena residua. Contestualmente, il giudice rifiutava di esaminare la richiesta subordinata per la detenzione domiciliare, ritenendola inammissibile e rinviando alla preventiva emissione di un nuovo titolo esecutivo. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'omessa valutazione nel merito dei presupposti legali per la misura alternativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata. I giudici di legittimità hanno stabilito che, in caso di esito negativo della prova, il giudice ha il dovere di valutare contestualmente la domanda di detenzione domiciliare per la pena residua, evitando l'ingresso automatico in carcere. La causa torna al Tribunale per un nuovo esame.
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