Un Comandante di stazione dei Carabinieri Forestali attestava falsamente nel registro giornaliero la presenza propria e dei sottoposti, dichiarando lo svolgimento di servizi esterni mai effettuati. Tale condotta permetteva di percepire indennità stipendiali non dovute. I giudici di merito lo condannavano per truffa militare, violata consegna e falso ideologico nel memoriale di servizio. L'imputato ricorreva in Cassazione sostenendo che il registro fosse un mero atto interno e che un Comandante non potesse violare un ordine da lui stesso impartito. La Corte di Cassazione ha rigettato queste tesi, riaffermando la natura di atto pubblico del registro e il vincolo oggettivo delle consegne impartite. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio limitatamente al beneficio della non menzione della condanna, su cui la Corte d'Appello aveva omesso ogni motivazione.
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