La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11154/2024, ha chiarito i criteri per la ripartizione delle spese processuali in un caso di espropriazione per pubblica utilità. Un ente pubblico aveva contestato la stima dell'indennità fissata dalla Commissione provinciale, ottenendo in giudizio una sua sostanziale riduzione. La Corte d'Appello lo aveva tuttavia condannato al pagamento integrale delle spese. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che per determinare la parte soccombente si deve considerare l'esito globale della lite e confrontare l'importo finale con la stima definitiva oggetto di opposizione, non con un'offerta provvisoria. Di conseguenza, le spese processuali espropriazione devono essere ricalcolate tenendo conto del successo dell'opposizione dell'ente.
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