La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 36311/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per ricettazione. Il motivo risiede nel fatto che l'impugnazione si basava esclusivamente su una richiesta di rivalutazione delle prove, compito che esula dalle funzioni della Suprema Corte. La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito e che la motivazione della corte d'appello, se logica e completa, è insindacabile.
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