Un dipendente con mansioni di autista e addetto allo smistamento pacchi ha richiesto il pagamento dell'emolumento accessorio previsto per lo svolgimento di mansioni cumulative. L'azienda postale ha rifiutato il versamento sostenendo che i nuovi accordi sindacali avevano riorganizzato la logistica aziendale, cancellando il beneficio economico. I giudici di merito hanno accolto la domanda del lavoratore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'azienda. I giudici supremi hanno stabilito che l'indennità agente unico possiede piena natura retributiva poiché remunera lo svolgimento congiunto delle mansioni di guida e di consegna. Di conseguenza, il datore di lavoro non può cancellare o ridurre l'importo in modo unilaterale, anche in presenza di mutamenti organizzativi o scadenze degli accordi collettivi, in ossequio al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione.
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