L'Ente di Riscossione chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di una società per crediti contributivi. Il Tribunale respingeva la domanda per intervenuta prescrizione, ritenendo assenti atti interruttivi. L'Ente ricorreva in Cassazione denunciando la violazione dell'art. 115 c.p.c., affermando che il giudice di merito aveva ignorato i documenti interruttivi prodotti in giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il presunto travisamento della prova, inteso come errore materiale o svista sui documenti di causa, non costituisce motivo di ricorso in Cassazione. Tale vizio percettivo può essere contestato esclusivamente attraverso il rimedio della revocazione dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione, non potendo trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
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