Una società cooperativa ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP. Dopo aver vinto in primo grado, la società ha subito l'appello dell'Agenzia delle Entrate, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale. La cooperativa è ricorsa in Cassazione denunciando la violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile. La Corte Suprema ha riscontrato un vizio di omessa pronuncia in appello: i giudici regionali hanno del tutto ignorato le difese di merito presentate dalla società a confutazione dell'atto fiscale. Per questo motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso della società, annullato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale, che dovrà esaminare dettagliatamente i fatti non valutati.
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