La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28810/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era inammissibile in quanto mirava a una nuova valutazione delle prove, un'attività preclusa al giudice di legittimità. La decisione sottolinea il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »