La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26123/2024, ha chiarito i limiti di deducibilità delle perdite su crediti. L'Agenzia Fiscale contestava a una società il superamento del limite forfettario per la svalutazione dei crediti. La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. È stato ritenuto che la società avesse correttamente distinto tra le svalutazioni forfettarie, soggette a limiti percentuali (art. 106 TUIR), e le perdite su crediti effettive e documentate relative ad anni precedenti, integralmente deducibili senza limiti (art. 101 TUIR). La Cassazione ha ribadito di non poter riesaminare nel merito le prove, giudicando la valutazione della corte d'appello immune da vizi logici.
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