Il caso nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per redditi da fabbricati non dichiarati. La Commissione Tributaria Regionale respinge l'appello del contribuente, ma la sentenza presenta un grave vizio di forma: la mancata sottoscrizione del giudice relatore. Il contribuente ricorre in Cassazione eccependo la nullità della decisione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che la mancata sottoscrizione del giudice relatore in una decisione collegiale costituisce una nullità sanabile che si converte in motivo di impugnazione. Di conseguenza, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, affinché emetta una nuova decisione priva di vizi formali.
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