Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare diverse condanne per spaccio di sostanze stupefacenti commesse tra il 2021 e il 2024. Il Giudice dell'Esecuzione ha respinto l'istanza per l'episodio del 2021 a causa del notevole intervallo temporale rispetto ai reati successivi. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ampia distanza cronologica smentisce l'esistenza di un preventivo e unico disegno criminoso. Inoltre, la sola condizione di tossicodipendenza, in assenza di documentazione idonea o riscontri concreti, non e sufficiente per accedere al reato continuato, trattandosi di un mero stile di vita e non di una programmazione unitaria dei singoli reati.
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