Un condannato per lesioni personali non ha impugnato la sentenza di primo grado e ha ottenuto dal giudice dell'esecuzione lo sconto di un sesto della pena, ridotta a un anno e dieci mesi. Successivamente ha richiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rientrando ora nel limite biennale previsto dalla legge. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa dell'elevata gravità del reato, della violenza immotivata dell'aggressione e del conseguente pericolo di recidiva, nonostante lo stato di incensuratezza dell'uomo. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego: il beneficio non scatta in automatico dopo la riduzione quantitativa della sanzione, poiché il magistrato deve sempre effettuare una prognosi favorevole sulla condotta futura dell'interessato. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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