Un cittadino condannato a otto anni di reclusione ha chiesto la rideterminazione della sanzione al giudice dell'esecuzione. L'imputato sosteneva l'illegittimità della sanzione perché i giudici di merito non gli avevano applicato lo sconto di pena per rito abbreviato, negando la riduzione prevista dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'omessa applicazione di una riduzione, quando la sanzione finale rientra nei limiti edittali, rende la condanna soltanto illegittima e non illegale. Di conseguenza, una volta formatosi il giudicato, la sanzione non può più essere modificata in fase di esecuzione. Il condannato resta quindi costretto a scontare l'intera pena stabilita.
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