Un'Azienda Creditrice aveva un credito ammesso con riserva nel fallimento di un'Azienda Debitore, in attesa di una sentenza definitiva. Dopo la sentenza, il Giudice Delegato ha sciolto la riserva, ammettendo il credito in parte in privilegio e in parte in chirografo. L'Azienda Creditrice ha contestato questa decisione, ma il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile, ritenendo che il rimedio corretto fosse il reclamo (Art. 26 legge fallimentare) e che i termini fossero scaduti. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito che l'atto di scioglimento della riserva è impugnabile con l'opposizione allo stato passivo (Art. 98 legge fallimentare), non con il reclamo. Questo chiarisce la corretta via per l'impugnazione scioglimento riserva fallimentare.
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