L'Ente Gestore dei servizi energetici dispone la decadenza dalle tariffe incentivanti nei confronti di una società per presunte irregolarità nell'impianto. A seguito della conferma definitiva del provvedimento di decadenza in sede giurisdizionale, l'Ente agisce per ottenere la condanna della società al rimborso delle somme già erogate. Tuttavia, l'Ente avvia l'azione di recupero dinanzi al Giudice Amministrativo. La società contesta la scelta, sostenendo la competenza del Giudice Ordinario. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione accolgono il ricorso della società. I giudici evidenziano che la domanda di restituzione incentivi fotovoltaico integra un'azione di indebito oggettivo. Quando il provvedimento autoritativo di decadenza si è ormai consolidato, il potere pubblico risulta esaurito. Di conseguenza, la controversia riguarda un mero diritto soggettivo di credito e appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
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