La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in una controversia societaria relativa alla revoca di un amministratore. La società aveva inizialmente revocato il dirigente, ma il lodo arbitrale aveva annullato tale decisione. Successivamente, la società ha approvato una nuova delibera sostitutiva, conforme alla legge, che ha confermato la revoca con effetto retroattivo. Poiché la validità di questa seconda delibera è stata accertata con sentenza passata in giudicato, è venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sulla prima delibera, portando all'estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse.
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