Un contribuente ha agito in sede di legittimità dopo che la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato il suo ricorso per ottenere il rimborso integrale delle imposte legate al sisma del 1990. L'Agenzia delle Entrate aveva erogato solo il 50% della somma, giustificando il taglio con l'insufficienza dei fondi stanziati per legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve garantire la piena esecuzione del giudicato. Anche in caso di mancanza di fondi, l'autorità giudiziaria deve attivare procedure contabili speciali, come l'ordine di pagamento in conto sospeso o la nomina di un commissario ad acta, per assicurare al cittadino l'intero importo spettante senza alcuna falcidia.
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