Un Lavoratore, escluso da un concorso dirigenziale, ha ottenuto dai giudici amministrativi il risarcimento per il danno subito, inclusa la differenza retributiva e un danno non patrimoniale. L'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'IRPEF su tali somme. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto le somme non tassabili come danno emergente. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che le somme risarcitorie che reintegrano una perdita di reddito (lucro cessante) sono soggette a tassazione. La sentenza ha chiarito i principi sulla Tassazione risarcimento perdita di reddito, rinviando il caso per una nuova valutazione che distingua tra le diverse tipologie di danno risarcito.
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