Un Condannato, a seguito di una condanna penale, ha ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento delle spese di giustizia. Ha proposto opposizione all'esecuzione, contestando la validità della cartella e la sua obbligazione solidale per tali spese, sostenendo che la normativa era cambiata e che la sua posizione "premiale" non era stata considerata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la questione della solidarietà passiva per le spese di giustizia, stabilita da una sentenza penale passata in giudicato, non può essere ridiscussa in sede di opposizione all'esecuzione. La Cassazione ha confermato la definitività del giudicato penale.
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