Un dipendente pubblico, licenziato per falsa attestazione della presenza, viene assolto in sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19514/2024, ha confermato la decisione di merito che annullava il licenziamento. Il principio chiave è che il giudicato penale di assoluzione è vincolante nel giudizio civile quando vi è una totale coincidenza tra i fatti contestati in sede disciplinare e quelli accertati in sede penale, e quando la sentenza penale esclude la materialità stessa dei fatti, non lasciando residuare alcun comportamento disciplinarmente rilevante.
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