La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del proprietario di un terreno per una discarica abusiva, ai fini del pagamento dell'ecotassa e delle relative sanzioni, è distinta da quella penale. Anche in caso di assoluzione dal reato di gestione di discarica abusiva con la formula "per non aver commesso il fatto", il proprietario resta responsabile in sede tributaria per 'culpa in vigilando', ovvero per non aver adottato le cautele necessarie a prevenire l'illecito sul proprio fondo. La Corte ha chiarito che il giudicato penale non ha efficacia automatica nel processo tributario e che non vi è violazione del principio del 'ne bis in idem', poiché i presupposti delle sanzioni penali e di quelle amministrativo-tributarie sono differenti.
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