Alcune lavoratrici, passate alle dipendenze di un'Amministrazione Comunale dopo la soppressione dei patronati scolastici, hanno richiesto il corretto inquadramento professionale nella categoria superiore (Categoria D, ex settima qualifica), avendo svolto di fatto le mansioni di segretarie econome. L'Amministrazione Comunale le aveva invece collocate nella categoria inferiore (Categoria C). La Corte d'Appello ha accolto la domanda delle dipendenti, ordinando il pagamento delle differenze retributive. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo tra l'altro la prescrizione e contestando l'applicabilità della qualifica superiore ai dipendenti comunali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che chi svolge mansioni di segretario economo ha diritto alla categoria superiore, indipendentemente dall'ente di appartenenza. Le lavoratrici vincono definitivamente la causa.
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