La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati per la revocazione confisca di prevenzione, stabilendo un principio fondamentale: la revocazione non può essere utilizzata per sollevare questioni o vizi originari che potevano essere dedotti durante il procedimento principale. La Corte ha chiarito che l'istituto della revocazione, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, presuppone sempre l'esistenza di 'fatti sopravvenuti' idonei a minare le basi del provvedimento definitivo, impedendo così una rivalutazione nel merito di elementi già noti.
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