Un professionista, sospeso dall'albo degli avvocati, viene condannato nei primi gradi di giudizio per il reato di esercizio abusivo della professione per aver assistito dei clienti in tribunale. La difesa sostiene l'assenza di dolo, poiché l'atto di sospensione, inviato per posta, non era mai stato ritirato ed era rimasto in giacenza. La Corte di Cassazione, rilevando che il ricorso non è manifestamente infondato riguardo alla valutazione delle prove sull'effettiva consapevolezza del professionista, dichiara l'estinzione del reato. La Suprema Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza di condanna per intervenuta prescrizione, chiudendo definitivamente il procedimento a favore dell'imputato.
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