Il Giudice per le indagini preliminari di Massa aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di emettere un decreto penale di condanna nei confronti di un cittadino straniero, colpevole di non aver esibito i documenti di identità. Il giudice riteneva che l'imputato, privo di lavoro e di risorse economiche, non avrebbe potuto pagare la pena pecuniaria. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice non può rifiutare il decreto penale di condanna basandosi sulla presunta incapacità economica dell'imputato di pagare la multa. Tale valutazione spetta esclusivamente all'accusa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice, ordinando la restituzione degli atti per la prosecuzione del procedimento.
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