L'Imputato presenta ricorso in Cassazione contro la condanna per furto in abitazione. Inizialmente assolto, il Pubblico Ministero impugna la decisione. L'Imputato contesta la possibilita del PM di appellare e nega che il garage, teatro del colpo, sia da considerare privata dimora. Contesta inoltre la propria partecipazione diretta al reato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che l'appello del PM era valido secondo il principio di applicazione della legge nel tempo. Inoltre, la Corte ribadisce che il garage costituisce pertinenza abitativa e integra il reato di furto in abitazione. Il ruolo dell'Imputato e provato dal danneggiamento preventivo della telecamera di sicurezza del garage. L'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese e della sanzione economica.
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