La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per furto in abitazione consumato all'interno di un camper. L'imputato contestava la notifica dell'atto di citazione, ritenendola omessa, e la qualificazione del camper come privata dimora, oltre all'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per i beni non integrati nel veicolo. I giudici hanno chiarito che la notifica si è perfezionata regolarmente per compiuta giacenza. Inoltre, il camper utilizzato per le vacanze costituisce a tutti gli effetti una privata dimora, e l'aggravante si applica anche alle cose mobili non incorporate nel mezzo. L'imputato perde il ricorso e viene condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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