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Funzione Ripristinatoria

8 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Scopo di una misura che non è punire il colpevole, ma eliminare le conseguenze dell'illecito e ristabilire la situazione preesistente, come la demolizione di un edificio abusivo per tutelare il territorio.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ordine di demolizione: l’acquisizione del Comune non blocca la resa
Due cittadini, condannati in via definitiva per abusi edilizi, avevano ottenuto dal Tribunale la revoca dell'ordine di demolizione. Il giudice dell'esecuzione riteneva infatti impossibile eseguire l'abbattimento, poiché l'immobile era transitato di diritto nel patrimonio del Comune a causa dell'inottemperanza all'ingiunzione amministrativa. Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso in Cassazione contestando la decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato la revoca. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione del giudice penale mantiene piena efficacia anche se il bene diventa di proprietà pubblica. Il passaggio al Comune non impedisce l'abbattimento, salvo il caso eccezionale in cui l'ente locale deliberi formalmente l'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'immobile.
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Dichiarazione fraudolenta: l’indifferenza costa la confisca
Il Legale Rappresentante di una società è stato condannato per i reati di emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta. La difesa ha impugnato la condanna e la disposta confisca per equivalente dei beni personali, sostenendo l'illegittimità costituzionale della misura e l'assenza di dolo specifico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il dolo eventuale, manifestato dall'indifferenza verso la falsità delle operazioni, è pienamente compatibile con la dichiarazione fraudolenta. Inoltre, la confisca del profitto tributario ha natura ripristinatoria e non punitiva, differenziandosi dalla confisca dei beni strumentali. Di conseguenza, la misura ablativa obbligatoria è legittima e non viola il principio di proporzionalità. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Condono edilizio: il frazionamento fittizio non salva la casa
L'Acquirente di un immobile abusivo ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione emesso nel 1998. I precedenti proprietari avevano frazionato l'edificio presentando due domande separate di condono edilizio per aggirare il limite legale di 750 metri cubi. L'Acquirente ha proposto di demolire una parte del manufatto per rientrare nei limiti di legge, invocando la buona fede e il diritto all'abitazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il limite volumetrico per il condono edilizio si calcola sull'intero edificio unitario e non sulle singole parti. Inoltre, la demolizione tardiva non sana l'abuso originario. L'ordine di demolizione non si prescrive e prevale sul diritto alla casa se l'acquirente conosceva l'abuso al momento dell'acquisto. L'Acquirente perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Ordine di demolizione: il tempo non cancella l’abuso edilizio
Il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo presentata dal proprietario. Quest'ultimo ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'ordine fosse prescritto o estinto insieme alla pena principale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione non è una pena, ma una sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria. Di conseguenza, questa misura non è soggetta a prescrizione e non si estingue con il decorso del tempo, potendo essere eseguita anche a distanza di molti anni dal reato edilizio. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Ordine di Demolizione: valido anche dopo la prescrizione del reato
Un cittadino, condannato per abuso edilizio, ha chiesto di annullare l'ordine di demolizione sostenendo che il reato fosse ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'ordine di demolizione non è una pena che si estingue con il tempo, ma una sanzione amministrativa. Il suo scopo non è punire, ma ripristinare l'assetto del territorio violato. Di conseguenza, l'obbligo di abbattere l'immobile abusivo rimane valido ed efficace, indipendentemente dalla prescrizione del reato edilizio. La demolizione deve quindi essere eseguita.
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Demolizione manufatto abusivo: non cade in prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina contro l'ordine di demolizione manufatto abusivo, confermando che tale misura non è soggetta a prescrizione. La difesa sosteneva l'applicabilità dell'art. 173 c.p., ma i giudici hanno ribadito che la demolizione è una sanzione amministrativa con finalità ripristinatoria e non una pena in senso stretto. Di conseguenza, l'obbligo di abbattimento non decade mai col tempo, poiché mira alla tutela del territorio e non alla punizione personale del colpevole.
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Ordine di demolizione: non è pena e non si estingue
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di alcuni privati contro un ordine di demolizione per un immobile abusivo. I ricorrenti sostenevano che l'ordine, essendo una pena, dovesse estinguersi per prescrizione. La Corte ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria, non punitiva, e pertanto non è soggetto a prescrizione. Ha inoltre confermato l'inammissibilità delle istanze di condono presentate, ritenendo che mirassero a frazionare artificiosamente un unico intervento edilizio per eludere i limiti di cubatura.
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Ordine di demolizione: sanzione penale o no? Cassazione
La Corte di Cassazione conferma che l'ordine di demolizione per abusi edilizi ha natura di sanzione amministrativa e non penale. Pertanto, non è soggetto alla prescrizione prevista per le pene detentive o pecuniarie. La sua finalità è ripristinare il territorio e non punire il reo, rendendolo un'obbligazione reale che non si estingue nel tempo.
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