Una società energetica, proprietaria di un parco eolico, ha contestato la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di includere il valore delle torri nel calcolo della rendita catastale. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio fondamentale sulla rendita catastale impianti eolici. In base alla Legge di Stabilità 2016, le componenti strutturali come le torri, sebbene fissate al suolo, devono essere escluse dalla stima perché sono 'funzionali allo specifico processo produttivo' e non conferiscono un'utilità autonoma all'immobile. La loro funzione è legata esclusivamente alla produzione di energia. Di conseguenza, l'azienda ha vinto la causa.
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