Alla morte di una socia titolare del cinquanta per cento di una società di persone, un testamento falso nominava la socia superstite unica erede, estromettendo l'erede legittimo. Dopo aver scoperto la falsità del documento, l'Erede ha chiesto di subentrare nella proprietà della quota societaria. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta. Nel caso di morte del socio e quota ereditaria, gli eredi non entrano automaticamente nella compagine sociale. Senza un esplicito accordo di prosecuzione tra il socio superstite e l'erede reale, la legge riconosce unicamente il diritto di credito relativo al valore economico della partecipazione. L'appropriazione della quota da parte della socia superstite sulla base di un falso testamento dimostra l'assenza di qualsiasi intesa. Pertanto, l'Erede ottiene solo il corrispettivo pecuniario calcolato al momento del decesso.
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