La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un detenuto che richiedeva il computo della liberazione anticipata su pene relative a reati commessi successivamente al periodo di detenzione già scontato. Il ricorrente sosteneva che, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra vecchie e nuove condanne, il periodo di pena espiata in eccesso dovesse essere considerato fungibile. La Suprema Corte ha invece ribadito che, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., non è possibile scomputare periodi di detenzione, anche se derivanti da liberazione anticipata, per reati consumati dopo la carcerazione stessa.
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