Una società viene dichiarata fallita nel 2019. Successivamente, nel 2021, il giudice penale dispone un sequestro preventivo sulle somme giacenti sul conto della curatela, ritenendole profitto di reati tributari. Il Curatore Fallimentare impugna il provvedimento, sostenendo che il fallimento, essendo anteriore, impedisca il sequestro per tutelare i creditori. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che il sequestro preventivo e fallimento vede la prevalenza della misura penale. Il denaro, per la sua natura fungibile, costituisce sempre profitto diretto del reato, a prescindere dalla provenienza lecita delle specifiche somme. Di conseguenza, l'esigenza punitiva dello Stato prevale sulla tutela dei creditori concorsuali, rendendo legittimo il vincolo penale anche se successivo alla dichiarazione di fallimento.
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