Un amministratore ha subito un sequestro probatorio di materiali digitali e fisici, disposto nell'ambito di indagini per presunti reati di turbata libertà degli incanti (manipolazione di gare d'appalto) e corruzione. Il Tribunale ha confermato il sequestro. L'Amministratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la motivazione del sequestro e la sussistenza degli indizi di reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso sequestro probatorio. Ha ritenuto che l'Amministratore avesse proposto una diversa interpretazione delle intercettazioni, anziché contestare vizi specifici del decreto. Questo tipo di vizio di motivazione non è ammissibile in Cassazione, portando alla condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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