Un imprenditore ha impugnato un'ordinanza di sequestro preventivo per autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso per l'autoriciclaggio, il cui fumus era basato su un reato tributario. Ha invece accolto il ricorso per il trasferimento fraudolento di valori, annullando con rinvio la decisione. La Corte ha stabilito che non è sufficiente dimostrare la gestione di fatto dell'attività da parte di un soggetto diverso dall'intestatario formale, ma è necessaria la prova, anche indiziaria, che le risorse economiche per l'acquisto dei beni provengano dal soggetto che intende eludere le misure di prevenzione.
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