Un'automobilista, dopo aver causato un incidente con feriti invadendo la corsia opposta, si dava alla fuga. Pur ripassando sul luogo circa mezz'ora dopo, non si fermava. La difesa ha invocato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ma la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno stabilito che la condotta complessiva, inclusa la fuga e la mancata assistenza, è incompatibile con la lieve entità. La Corte ha quindi confermato la condanna per omissione di soccorso stradale, rendendola definitiva e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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