L'Amministrazione finanziaria ha notificato un avviso di accertamento per sanzioni tributarie a una società e ai suoi amministratori di fatto, ritenuti responsabili in solido per una frode a carosello. Uno dei soggetti ha impugnato l'atto, ma i giudici di merito hanno confermato la sua responsabilità. La decisione si fonda sul ruolo attivo dell'uomo, che esercitava un dominio gestionale e finanziario assoluto sulla società, qualificandosi come reale amministratore di fatto e beneficiario della frode. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, valutando la complessità della questione e il valore economico della controversia, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la causa alla quinta sezione civile per la decisione definitiva.
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