Il Giudice di Pace aveva dichiarato il non doversi procedere per un reato di lesioni personali lievissime, ritenendo invalida la querela proposta oralmente dalla vittima e verbalizzata dalla polizia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ribadendo che la validità della querela non dipende dall'uso di formule solenni. Se il verbale, intitolato denuncia/querela, viene riletto, confermato e sottoscritto dalla persona offesa, la volontà di punire il colpevole è chiara e inequivocabile. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente per la prosecuzione del processo.
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