La Corte di Cassazione ha chiarito il principio sul termine impugnazione decreto liquidazione per un avvocato in gratuito patrocinio. La Procura della Repubblica aveva contestato un compenso quasi due anni dopo l'emissione del decreto, sostenendo di non aver mai ricevuto una comunicazione formale e che quindi il termine di 30 giorni non fosse partito. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che, anche in assenza di comunicazione, si applica il termine massimo e invalicabile di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. L'opposizione, presentata ben oltre questo limite, è stata quindi giudicata tardiva, confermando il diritto dell'avvocato al compenso.
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