Un investitore aveva citato in giudizio una banca, sostenendo la nullità degli ordini di acquisto di titoli rischiosi perché il contratto di investimento non era stato firmato dalla banca stessa. I giudici di primo e secondo grado gli avevano dato ragione. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione, chiarendo il principio sulla nullità del contratto quadro. La Corte ha stabilito che, per la validità del contratto, è sufficiente la sola firma dell'investitore, a condizione che il documento sia redatto per iscritto e che una copia gli sia stata consegnata. Il consenso della banca si può infatti desumere dai suoi comportamenti successivi, come l'esecuzione degli ordini. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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