Un'agenzia immobiliare ha richiesto il pagamento della provvigione per la vendita di un immobile, sostenendo che l'affare si fosse concluso tramite l'accettazione della proposta d'acquisto inviata dal venditore via e-mail ordinaria. Gli eredi dell'acquirente si sono opposti, eccependo la nullità dell'accordo per mancanza della forma scritta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'agente, stabilendo che una semplice e-mail priva di firma elettronica qualificata o digitale non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto a pena di nullità per i contratti immobiliari. Di conseguenza, non essendosi perfezionato alcun vincolo giuridico tra le parti, viene meno il diritto alla provvigione per il mediatore, il quale perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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