Un investitore ha contestato la validità di un ordine di acquisto di obbligazioni, impartito telefonicamente, sostenendo la necessità della forma scritta. Il contratto quadro, tuttavia, prevedeva che per gli ordini telefonici facesse piena prova l'annotazione sui registri della banca. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'istituto di credito, stabilendo che la clausola contrattuale è valida. Di conseguenza, la prova dell'ordine di investimento telefonico è stata ritenuta raggiunta tramite la sola annotazione prodotta dalla banca, anche in assenza della registrazione della chiamata. L'investitore ha perso la causa e le sue richieste sono state respinte.
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