Un lavoratore ha avanzato domanda di ammissione al fallimento di una società per crediti retributivi, derivanti dal passaggio d'azienda e da un successivo contratto a progetto. Il Tribunale ha accolto solo in minima parte la pretesa, ritenendo non provato per iscritto il trasferimento aziendale e non riqualificabile il rapporto. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto l'opposizione allo stato passivo. La Suprema Corte ha chiarito che il dipendente non deve ridepositare gli atti già presenti nel fascicolo fallimentare. Inoltre, il lavoratore è terzo rispetto alla cessione aziendale, potendo dimostrare il passaggio con qualsiasi mezzo probatorio senza limiti di forma scritta. Infine, i giudici hanno censurato l'omessa valutazione sulla reale natura subordinata del rapporto.
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