La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del restringimento di una servitù di passaggio attuato dal proprietario del fondo servente tramite la costruzione di una recinzione e di alcuni garage. Sebbene l'atto originario di costituzione non specificasse la larghezza esatta in metri, esso faceva esplicito riferimento al transito con carri, animali e pedoni. I giudici hanno chiarito che, in caso di dubbi sull'estensione della servitù di passaggio, l'interpretazione del titolo deve tenere conto della comune intenzione delle parti, dello stato dei luoghi e della destinazione dei fondi, applicando il principio del minor aggravio per il fondo servente senza però vanificare l'utilità del fondo dominante. Di conseguenza, il proprietario del fondo servente è stato condannato a ripristinare lo stato originario dei luoghi e a rimuovere gli ostacoli edificati.
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