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Fondo Dominante

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120 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Servitù di passaggio: alberi storici contro muretti in cemento
Una storica disputa tra vicini riguarda il restringimento di una servitù di passaggio. I proprietari del fondo dominante avevano concordato nel 1980 l'ampliamento del passaggio a 2,75 metri per il transito di veicoli. Successivamente, il proprietario del fondo servente ha ridotto l'accesso a circa 2 metri costruendo muretti e un cancello. Gli eredi del fondo servente hanno impugnato la decisione che ordinava il ripristino, sostenendo che l'accordo non specificasse la larghezza dell'ingresso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato che, sebbene l'atto notarile non indicasse la misura esatta, le prove testimoniali e la presenza di due alberi di limone storici dimostravano la larghezza originaria di 2,63 metri prima dei lavori abusivi. Il proprietario del fondo servente perde la causa e deve ripristinare il passaggio originario.
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Usucapione della servitù di passaggio: vince il vicino
Il Proprietario del Fondo Servente ha citato in giudizio Il Vicino per negare l'esistenza di un diritto di transito su uno stradello privato. Il Vicino ha risposto chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto acquisto del diritto per usucapione della servitù di passaggio, dimostrando di aver utilizzato la strada in modo continuo, pacifico e pubblico per oltre vent'anni. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la presenza di un tracciato ben visibile e delimitato, poi cementato dallo stesso proprietario del fondo, soddisfa pienamente il requisito dell'apparenza necessario per l'usucapione. Di conseguenza, il ricorso del proprietario è stato rigettato, confermando definitivamente il diritto di passaggio del vicino.
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Servitù di non edificare: la veranda del vicino dopo venti anni
Le eredi di una proprietaria hanno contestato la veranda realizzata dal vicino, ritenendola una violazione della servitù di non edificare stabilita nel 1968. Il vicino aveva installato nel 1976 una struttura con tenda parasole e griglie, poi trasformata in veranda stabile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso delle eredi, confermando che la struttura del 1976 costituiva già una costruzione stabile. Poiché le eredi non hanno presentato atti di interruzione prima del 2000, la servitù di non edificare si è estinta per prescrizione ventennale. Di conseguenza, il vicino ha acquistato per usucapione il diritto di mantenere la veranda nella sua attuale consistenza.
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Estinzione della servitù per non uso ventennale: vincono i vicini
Un proprietario chiede che venga dichiarata l'estinzione della servitù per non uso ventennale gravante sul suo terreno, sostenendo che una recinzione e alcune modifiche edilizie avessero impedito il passaggio dei vicini fin dal 1969. I vicini chiedono invece la rimozione di un manufatto per i contatori che ostacola il transito. La Corte d'Appello rigetta la tesi dell'estinzione, ritenendo non provata la presenza ininterrotta della recinzione per venti anni e ordinando la rimozione del manufatto. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che le prove fotografiche tardive non dimostrano il non uso ventennale e che l'estensione della servitù va determinata in base al contratto originario del 1962. Vince il proprietario del fondo dominante: la servitù resta attiva e gli ostacoli vanno rimossi.
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Cancelli e servitù di passaggio: quando la chiusura è abuso?
I Proprietari del Fondo hanno installato dei cancelli su una stradella utilizzata dagli Utilizzatori della Strada per raggiungere i propri terreni agricoli. I giudici di merito avevano condizionato la legittimità dei cancelli all'installazione di sistemi automatici di apertura. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che occorre prima chiarire se la strada sia in comproprietà o soggetta a una semplice servitù di passaggio. Nel primo caso, la chiusura richiede il consenso dei comproprietari o specifiche maggioranze. Nel secondo caso, bisogna valutare se i nuovi cancelli aggravino concretamente il passaggio rispetto alla situazione precedente, caratterizzata da barriere rudimentali. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello.
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Distanze legali: l’accordo violato costa la demolizione
Un venditore cede un terreno a un'impresa costruttrice, pattuendo nel contratto la possibilità di edificare a una distanza minima di quattro metri dal confine, in deroga ai cinque metri previsti dal regolamento comunale. L'impresa edifica però a una distanza inferiore a quella concordata. Il venditore agisce in giudizio chiedendo l'arretramento dell'edificio. Gli acquirenti degli immobili impugnano la decisione favorevole al venditore. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando che l'accordo ha costituito una servitù a tutela delle distanze legali. La violazione di tale diritto reale comporta l'obbligo di riduzione in pristino tramite arretramento della costruzione, escludendo la possibilità di sostituire la demolizione con il solo risarcimento del danno, in quanto la tutela dei diritti reali non incontra il limite dell'eccessiva onerosità.
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Servitù di passaggio coattivo: sì al transito, no ai vecchi costi
La Corte di Cassazione ha confermato la costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo intercluso, includendo un mappale non espressamente menzionato nell'atto iniziale ma implicitamente compreso nella domanda. I proprietari dei terreni attraversati chiedevano un'indennità maggiore, comprensiva delle spese passate sostenute per costruire la strada. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'indennità ex art. 1053 c.c. serve solo a compensare il pregiudizio futuro causato dal transito e non a rimborsare i costi di costruzione della strada già esistente. Vince la proprietaria del fondo dominante, che mantiene il diritto di passaggio senza dover pagare costi di costruzione pregressi.
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Aggravamento della servitù: da fienile a casa il passaggio è lecito
Il proprietario di un terreno ha fatto causa al vicino contestando un presunto aggravamento della servitù di passaggio. Secondo il ricorrente, la trasformazione di un vecchio fienile in un'abitazione civile e la successiva espansione avrebbero sovraccaricato il transito sul proprio terreno. Inoltre, lamentava l'installazione di una legnaia sul confine come atto emulativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'atto originario del 1916 prevedeva già l'accesso a una casa, escludendo quindi qualsiasi aggravamento della servitù. Inoltre, la legnaia si trovava sulla proprietà del vicino. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Improcedibilità del ricorso: la servitù di transito non cambia
Una società alberghiera ha chiesto la riduzione di una servitù di transito pedonale gravante sul proprio terreno a favore dei vicini. Dopo il rigetto nei primi gradi, la società ha proposto ricorso in Cassazione dichiarando di aver ricevuto la notifica della sentenza d'appello. Tuttavia, la ricorrente non ha depositato la copia della sentenza con la relata di notifica entro i termini di legge. La Suprema Corte ha stabilito che tale omissione determina l'improcedibilità del ricorso. Non essendo presente il documento nel fascicolo, e constatato che il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile, condannando la società al pagamento delle spese processuali.
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Servitù di passaggio: no allo spostamento abusivo della strada
Il Venditore ha venduto un terreno a un'Azienda, concordando una specifica servitù di passaggio. L'Azienda ha tuttavia realizzato una strada d'accesso occupando abusivamente una porzione di terreno ulteriore del Venditore. Nonostante un accordo scritto per ripristinare lo stato dei luoghi entro sessanta giorni con una penale giornaliera, l'Azienda non ha adempiuto. Il Tribunale ha ordinato la restituzione del terreno e il pagamento della penale. La Corte d'Appello ha invece condizionato la restituzione alla demolizione di un muro da parte del Venditore. La Cassazione ha accolto il ricorso del Venditore, stabilendo che il giudice d'appello ha deciso oltre le richieste delle parti (ultra-petizione) e che l'Azienda non poteva modificare unilateralmente la servitù di passaggio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Servitù coattiva di passaggio: scontro tra vicini e venditori
La controversia riguarda la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, sia pedonale sia carraio, su alcuni terreni. I proprietari dei fondi coinvolti hanno presentato ricorso in Cassazione contestando la decisione della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno rilevato questioni di particolare rilevanza giuridica. Tra queste, spiccano la possibilità per l'acquirente di chiamare in garanzia il venditore per la servitù richiesta dopo la vendita, l'ammissibilità di una servitù agricola in aree edificate e il potenziale vizio di ultrapetizione se il giudice stabilisce un tracciato diverso da quello richiesto. Data la complessità e l'importanza delle questioni, la Corte di Cassazione ha deciso di non decidere immediatamente, ma di rimettere la causa alla pubblica udienza per una trattazione approfondita.
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Servitù per destinazione del padre di famiglia: bastano i cancelli
Due terreni confinanti appartenevano in origine allo stesso proprietario. Al momento della vendita separata, sul primo terreno esistevano due cancelli allineati che permettevano al secondo terreno, a destinazione agricola, di accedere alla strada pubblica. La Corte d'Appello ha accertato la nascita di una servitù per destinazione del padre di famiglia. La società acquirente del fondo servente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che mancassero opere specifiche per il passaggio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la presenza fisica dei cancelli allineati e l'uso del telecomando dimostrano in modo inequivocabile l'esistenza del diritto di passaggio. Chi ha acquistato il terreno con i cancelli deve quindi tollerare il transito del vicino.
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Servitù coattiva di passaggio: produzione agricola batte proprietà
Un Imprenditore Agricolo, titolare di una cantina vinicola, ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul cortile della Vicina. L'accesso principale della cantina era infatti troppo stretto per consentire il transito di grandi botti in legno e cisterne d'acciaio necessarie alla produzione. La Corte d'Appello ha concesso il passaggio, limitandolo esclusivamente alle operazioni straordinarie di manutenzione e sostituzione delle botti. La Vicina ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il passaggio sporadico non giustificasse il sacrificio della sua proprietà. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la servitù coattiva di passaggio. I giudici hanno stabilito che il miglioramento della produzione agricola generale giustifica il passaggio coattivo, anche se esercitato raramente, poiché tutela l'efficienza dell'attività economica riducendo al minimo il disturbo per il vicino.
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Servitù di passaggio coattiva: guida legale completa
La Corte d'Appello ha confermato la costituzione di una servitù di passaggio coattiva a favore di fondi interclusi, ribadendo che l'indennizzo va calcolato sul danno attuale e non su future potenzialità edificatorie. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul valore della causa ai fini delle spese legali, limitandolo alla porzione di terreno effettivamente occupata.
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Usucapione di servitù di passaggio: i paletti non fermano l’uso
I Primi Vicini hanno citato in giudizio i Secondi Vicini chiedendo di dichiarare l'inesistenza di una servitù di passaggio su un'area comune posta tra i loro fabbricati. I Secondi Vicini hanno resistito sostenendo di aver acquistato il diritto per usucapione di servitù di passaggio, avendo utilizzato la strada per oltre vent'anni per accedere ai propri garage. La Corte d'Appello ha dato ragione ai Secondi Vicini, accertando la presenza di opere visibili e permanenti come il livellamento del terreno e la pavimentazione dell'area. I Primi Vicini hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il livellamento del suolo e il collegamento diretto ai garage costituiscono segni inequivocabili dell'esistenza della servitù, rendendola apparente e quindi usucapibile. I Primi Vicini perdono la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Servitù di passaggio: il vicino non può restringere la strada
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del restringimento di una servitù di passaggio attuato dal proprietario del fondo servente tramite la costruzione di una recinzione e di alcuni garage. Sebbene l'atto originario di costituzione non specificasse la larghezza esatta in metri, esso faceva esplicito riferimento al transito con carri, animali e pedoni. I giudici hanno chiarito che, in caso di dubbi sull'estensione della servitù di passaggio, l'interpretazione del titolo deve tenere conto della comune intenzione delle parti, dello stato dei luoghi e della destinazione dei fondi, applicando il principio del minor aggravio per il fondo servente senza però vanificare l'utilità del fondo dominante. Di conseguenza, il proprietario del fondo servente è stato condannato a ripristinare lo stato originario dei luoghi e a rimuovere gli ostacoli edificati.
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Usucapione della servitù di passaggio: vince chi usa il sentiero
I proprietari di un terreno hanno ridotto la larghezza di un viottolo, impedendo il transito ai vicini. Questi ultimi hanno chiesto al Tribunale di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, sia a piedi che con mezzi agricoli, dimostrando di aver utilizzato quel transito per oltre vent'anni. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno dato ragione ai vicini. I proprietari del fondo servente hanno quindi fatto ricorso in Cassazione, lamentando difetti di motivazione e una errata valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la valutazione dei fatti spetta solo ai giudici di merito e che l'usucapione della servitù di passaggio era pienamente provata. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese legali.
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Rinuncia tacita alla prescrizione: firma sul progetto non basta
Due vicini stipulano nel 1960 un accordo per una servitù reciproca di costruzione sul confine. Nel 1984, uno dei proprietari firma il progetto edilizio dell'altro. Successivamente, i nuovi acquirenti pretendono di edificare sul confine, ma i vicini si oppongono eccependo la prescrizione ventennale del diritto, maturata nel 1980. La Corte d'Appello ritiene che la firma sul progetto nel 1984 costituisca una rinuncia tacita alla prescrizione. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: la semplice firma su un progetto edilizio altrui non configura una rinuncia tacita alla prescrizione, poiché manca un comportamento incompatibile assoluto e inequivocabile che dimostri la consapevolezza dell'avvenuta estinzione del diritto. La Suprema Corte rigetta quindi la domanda dei costruttori, dichiarando prescritto il diritto di servitù.
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Servitù di passaggio sul terrazzo: sì al transito, no ai cavi
I comproprietari di un terrazzo esclusivo in un condominio hanno contestato il diritto di transito dei vicini e una delibera assembleare che autorizzava il passaggio di cavi per un citofono privato sulla loro proprietà. La Cassazione ha chiarito che la servitù di passaggio a favore del condominio spetta a tutti i singoli condomini come proprietari dei fondi dominanti. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso dei proprietari sulla questione del citofono: l'assemblea condominiale non può autorizzare l'installazione di una canalina per cavi (servitù di cavidotto) su un terrazzo di proprietà esclusiva senza il consenso del proprietario. La delibera è quindi nulla e la causa viene rinviata alla Corte d'Appello.
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Actio negatoria servitutis: la lite per il contatore del vicino
Una comproprietaria ha citato in giudizio il vicino e la societa elettrica per ottenere la rimozione di un contatore installato in una nicchia del muro comune, esercitando un'actio negatoria servitutis. La Corte d'Appello ha ritenuto il vicino responsabile dell'installazione. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del vicino, stabilendo che la legittimazione passiva per le servitu di utenze spetta esclusivamente all'ente gestore del servizio, proprietario dell'impianto di distribuzione. Inoltre, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della comproprietaria, poiche i giudici d'appello avevano omesso di decidere sulla sua domanda di rivendicazione della proprieta esclusiva della nicchia. La sentenza e stata cassata con rinvio.
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