La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18004/2024, ha stabilito che un accordo scritto per la modifica servitù di passaggio, completo di planimetria, costituisce un contratto definitivo e vincolante. La parte che ha sottoscritto l'accordo non può rifiutarsi di adempiere, essendo obbligata a realizzare il nuovo percorso a proprie spese. La Corte ha rigettato il ricorso della proprietaria del fondo servente, che sosteneva la natura meramente preliminare e indeterminata dell'accordo, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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