Un ex dipendente di un istituto bancario, impiegato nel settore della riscossione tributi, ha richiesto un rimborso IRPEF. Sosteneva di avere diritto alla tassazione separata assegni di esodo per le somme ricevute dal Fondo di solidarietà. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio importante: il regime fiscale agevolato è previsto solo per il personale del settore creditizio, regolato da una normativa specifica. Poiché il lavoratore apparteneva al diverso settore della riscossione, governato da altre regole che non richiamano tale beneficio, la sua richiesta è stata respinta. La mansione specifica e il fondo di appartenenza sono quindi decisivi.
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