Un lavoratore di un istituto di credito, distaccato presso il servizio di riscossione tributi, ha ricevuto un assegno da un fondo di solidarietà. Il lavoratore ha chiesto il rimborso delle tasse pagate, sostenendo di avere diritto alla più vantaggiosa tassazione separata dell'assegno di solidarietà, prevista per il settore creditizio. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, applicando la tassazione ordinaria. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo che il regime fiscale agevolato è una norma speciale, applicabile solo al fondo del settore credito e non estensibile a quello, diverso e successivo, per il personale della riscossione. La richiesta del contribuente è stata quindi definitivamente respinta.
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