La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi di una vittima di un omicidio di stampo mafioso, negando l'accesso al Fondo di solidarietà. La sentenza stabilisce che il requisito della totale estraneità della vittima agli ambienti criminali è una condizione originaria e imprescindibile per ottenere il beneficio. Secondo la Corte, l'onere di dimostrare tale estraneità ricade interamente sul richiedente. La decisione chiarisce che le modifiche legislative successive, che hanno esplicitato tale requisito, hanno una natura meramente ricognitiva e si applicano anche alle istanze non ancora definite da una sentenza passata in giudicato.
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