Un contribuente, riconosciuto come vittima del dovere, ha richiesto il rimborso dell'Irpef versata sulla sua pensione per gli anni 2012-2016. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'esenzione Irpef per le vittime del dovere non è retroattiva. Il beneficio fiscale, introdotto dalla Legge n. 232/2016, si applica esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2017, come espressamente previsto dalla norma. La Corte ha sottolineato la volontà del legislatore di procedere a un'equiparazione progressiva e non immediata dei benefici rispetto ad altre categorie di vittime.
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