Un militare della Guardia di Finanza, infortunatosi cadendo in mare durante l'ormeggio di una motovedetta, aveva ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Il Ministero dell'Interno ha contestato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo un principio fondamentale: per essere considerata vittima del dovere, l'attività svolta deve comportare una 'speciale pericolosità', un rischio qualificato superiore a quello ordinario. La semplice attività di ormeggio, di per sé, non rientra automaticamente nella nozione di 'vigilanza ad infrastrutture' ad alto rischio. La Corte ha quindi annullato la precedente sentenza, richiedendo ai giudici di merito di verificare se, nelle circostanze specifiche, l'operazione comportasse effettivamente un tale rischio eccezionale.
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