Un cittadino straniero ha impugnato il decreto di espulsione dello straniero emesso dalla Prefettura dopo il rigetto del suo permesso di soggiorno. Il Giudice di Pace ha confermato l'espulsione, sostenendo erroneamente che l'atto fosse stato tradotto in albanese. In realtà, il provvedimento era stato tradotto in inglese, senza alcuna verifica sulla reale comprensione di tale lingua da parte dell'interessato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello straniero, chiarendo che spetta all'amministrazione dimostrare che il destinatario conosca la lingua veicolare utilizzata per la traduzione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato definitivamente il decreto di espulsione e ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese legali.
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